SPECIALE BONUS RENZI "80 EURO"

 

Sempre con maggiore frequenza riscontriamo casi in cui il "bonus Renzi di 80 euro" è stato assegnato impropriamente dal datore di lavoro, con la conseguenza di doverlo restituire obbligatoriamente con il conguaglio fiscale!

Spesso però, per mancanza di conoscenza della normativa, il contribuente non effettua tale conguaglio, traducendo il tutto inconsapevolmente in una sanzione dell'Agenzia delle Entrate che verrà comminata in seguito.

Se Lei è percettore del credito, cosiddetto “Bonus”, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 66/2014, erogato dal datore di lavoro o dall’INPS e non ha i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio deve provvedere ad effettuare obbligatoriamente la dichiarazione reddituale 730.

Per la verifica dei requisiti si prega di consultare la circolare n. 67 del 29/05/2014 con oggetto: Art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Redditi derivati da prestazioni previdenziali. 

Circolare 8 del 28 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate 

6. IL CREDITO NON SPETTANTE 

Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta,sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 

Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del TUIR, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR. 

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. 

 

 

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